Come Aumento Clienti Studio Dentista?

Come Aumento Clienti Studio Dentista
Come posso aumentare i pazienti del mio studio odontoiatrico?

  • 1. Dai quello che il mercato ti richiede, sempre!
  • 2. Poche pagine, ma buone ed efficaci
  • 3. I social network sono tuoi amici, ma solo se non li abbandoni!
  • 4. Sei bravo e i tuoi pazienti lo dicono spesso?
  • 5. Usa Google Ads e Facebook Ads per promuovere il tuo studio dentistico

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Quanto deve fatturare uno studio dentistico?

Ricavi lordi e utili netti medi 2022 studio dentistico – Stando ai recenti dati resi noti, gli studi dentistici hanno registrato nel 2022 ricavi lordi pari a circa 144,5 mila euro e utili netti di circa 47,6 mila euro. I guadagni di uno studio dentistico sono, però, molto variabili e dipendono da ubicazione dello studio, grandezza dello stesso, quanti medici e altri dipendenti ci sono.

imposte dovute; tassazione delle partite Iva; manutenzione degli strumenti di lavoro; eventuale affitto dell’immobile; stipendi di collaboratori e dipendenti; eventuali altri costi annessi alla gestione dell’attività.

Quanto fatturare per guadagnare 1500 euro?

Partita Iva in regime ordinario: come avere uno stipendio di 1.500€ netti al mese – Il regime ordinario rappresenta un regime per così dire standard, che prevede che l’aliquota (minima 23% e massima 43%) di imposte da versare aumenti man mano che il livello di reddito si alza.

In questo caso, la distinzione tra fatturato, incassato e guadagno netto è fondamentale, per determinare il pagamento di tali imposte, dal momento che le aliquote previste sono gravose ma è possibile detrarre tutte le spese funzionali allo svolgimento della propria attività autonoma (cosa che non è, in regime forfettario).

Bisogna dunque distinguere con attenzione tra fatturato (quindi ciò che corrisponde alle fatture emesse) e incassato (i pagamenti effettivamente ricevuti), quest’ultima essendo la somma su cui effettivamente si calcolano le tasse da pagare. La differenza tra quanto incassato e le tasse versate corrisponde al guadagno netto del lavoratore con partita Iva.

importo delle spese scaricabili;

cassa previdenziale di appartenenza.

A grandi linee-e per non andare incontro a brutte sorprese- possiamo affermare che il titolare di partita Iva in regime ordinario, per ottenere un guadagno netto di 1.500€ al mese, deve mettere in conto di fatturare circa il doppio, arrivando a percepire una somma compresa tra minimo 1.500€ netti al mese e un massimo di 1.900€.

Come si calcola il valore di uno studio professionale?

Uno studio professionale, così come una qualsiasi altra azienda, ha un proprio valore la cui determinazione è utile in diverse occasioni. L’interesse a valutare uno studio professionale nasce principalmente per questioni che possono comportare una transazione o per scopi di tipo informativo e conoscitivo,

Le principali motivazioni che possono spingere un professionista a procedere ad una valutazione dello studio professionale possono essere diverse: passaggi di proprietà di tutto o di parte dello studio, passaggi generazionali in studi a conduzione familiare, cessione della clientela, fusione o aggregazione con un altro studio professionale, liquidazione della quota di un socio/partner, ingresso di un nuovo socio/partner, dispute legali tra soci, o semplicemente per determinare quanto valore si è apportato nel corso degli anni al fine di misurare la crescita dello studio.

Negli ultimi anni, a causa dell’aumento di fusioni e/o aggregazioni di studi professionali, le occasioni di valutazione di uno studio professionale sono aumentate così come è aumentato l’interesse e la ricerca di metodi e principi di valutazione più raffinati e precisi.

I principi adottati per la valutazione di uno studio professionale prendono spunto da quelli finalizzati alla valutazione delle aziende, tenendo conto però dei principali elementi che caratterizzano uno studio professionale ed in particolare i dipendenti e i collaboratori, i clienti ed il mercato di riferimento (studio professionale specializzato in una determinata nicchia di mercato), il sistema organizzativo-gestionale (metodi e procedure e l’eventuale certificazione di qualità) ed i beni materiali e immateriali compresi il marchio, l’appartenenza ad un network professionale e la localizzazione.

Le tecniche di valutazione e le scelte metodologiche da adottare vanno comunque fatte tenendo conto degli obiettivi della valutazione stessa (fusioni, ingresso di un nuovo socio, etc), dato che si può tranquillamente affermare che non esiste un metodo di valutazione come migliore in assoluto e valido per tutti gli studi professionali.

Una linea di pensiero sostiene che uno studio professionale può valere al massimo il valore corrente del patrimonio (totalità dei beni che lo compongono) in quanto in una professione intellettuale che si basa sulla fiducia tra cliente e professionista non può essere attribuito alcun valore ai clienti già acquisiti.

Come aumentare il fatturato del tuo studio dentistico?

Una seconda linea di pensiero, al contrario sostiene che il portafoglio clienti sia parimenti da valutare sulla base del fatturato prospettico. Si pongono però problemi di non facile soluzione considerando che ciascun cliente può abbandonare lo studio da un momento all’altro.

Prendendo spunto da metodi usati e collaudati per la valutazione degli studi professionali nei paesi anglosassoni, le diverse metodologie di valutazione possono così riassumersi: – income approach (metodo reddituale) – asset-based approach (metodo patrimoniale) – market approach (metodo dei multipli di mercato o metodo del pollice) – intuitus personae – metodo del sovrareddito – metodo della percentuale sui ricavi Senza nessuna pretesa di essere esaustivi, si descrivono di seguito le principali metodologie di valutazione.

Il metodo reddituale o income approach si basa sul valore attuale dei redditi futuri presunti e sull’applicazione di regole molto semplicistiche che tengono conto della costanza del reddito e della durata della vita aziendale, Semplificando, il valore stimato dello studio può essere rapprensentato dalla formula: W = R / i dove W è il valore stimato dello studio R è il reddito atteso i è il tasso di attualizzazione Il metodo patrimoniale o asset-based approach si basa sulla valutazione delle singole attività e passività di uno studio professionale determinando il valore netto pari alla differenza tra le attività e le passività (apportando le opportune rettifiche).

Tra gli elementi attivi dello studio professionale vanno considerati quegli elementi intangibili che caratterizzano le strutture professionali: know how, marchio, certificazione di qualità, clima interno e relazioni con la clientela, Il metodo dei multipli di mercato (cosiddetto metodo del pollice ) o market approach si basa sull’analisi delle transazioni effettuate, dal mercato di riferimento in cui opera lo studio professionale e dalle sue caratteristiche, attraverso l’individuazione di alcuni indicatori o indici come ad esempio il fatturato o il numero di addetti,

Il metodo intuitus personae è un metodo particolarmente adatto agli studi professionali poichè basato su alcuni coefficienti di ponderazione e indici, quali il ” rischio professionista “, il ” rischio cliente “, il fattore ” tempo ” ed il fattore ” autonomia “.

Il rischio professionista indica il grado di rischio di diminuzione di fatturato dello studio nel caso in cui un professionista lascia lo studio. Il rischio cliente indica il grado di rischio di diminuzione del fatturato nel caso è il cliente (o un gruppo di clienti) a lasciare lo studio. Il fattore tempo identifica il tempo di sopravvivenza di una struttura professionale legata alla permanenza media dei clienti ed l’autonomia identifica il grado di autonomia della struttura in relazione alla permanenza di soci, dipendenti o collaboratori.

Il metodo del sovrareddito si basa sulla quantificazione dello studio professionale come la somma tra il valore della struttura patrimoniale e la misura dell’avviamento calcolato come la differenza tra il reddito prospettico e il reddito generato da investimenti alternativi.

  1. Il metodo della percentuale dei ricavi si basa sul calcolo del valore tenendo conto di una percentuale sui ricavi conseguiti in riferimento all’ultimo anno o triennio.
  2. Nel caso in cui l’obiettivo della valutazione è l’acquisizione dello studio professionale, poichè l’applicazione di questo metodo può comportare un rischio maggiore per l’acquirente, possono essere applicate delle varianti apportando rettifiche ai ricavi o nell’uso dei redditi futuri previsti nei prossimi cinque anni anziché tener conto dei ricavi già conseguiti.

La scelta del metodo di valutazione più appropriato va fatta dopo aver chiarito gli obiettivi da perseguire con la valutazione e dopo aver analizzato vantaggi e svantaggi derivanti dall’applicazione di un metodo piuttosto che di un altro, anche se, nella pratica professionale è tutt’altro che infrequente l’impiego congiunto di due o più metodologie per la stima del valore.

Come si chiama chi aiuta il dentista?

L’assistente di studio dentistico o aiuto dentista è la prima figura professionale che il paziente incontra quando si rivolge a uno studio odontoiatrico: accoglie il cliente ed ha una funzione fondamentale nel metterlo a proprio agio.

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Perché vengono i NAS?

Home » Controllo N.A.S: la guida ANNORMA per affrontarlo con tranquillità I N.A.S (Nuclei Antisofisticazione e Sanità) fanno parte dell’Arma dei Carabinieri e hanno il compito di monitorare la salute pubblica e la sicurezza dei prodotti alimentari. Proprio per questo, un controllo N.A.S avviene in caso di specifiche anomalie riguardanti il rispetto delle norme di legislazione alimentare.

Quanto devo fatturare per guadagnare 2000 euro?

Se vuoi guadagnare 2.000€ al mese in Partita IVA, il tuo incassato varia in base al regime fiscale:

In regime forfettario dovrai chiedere 2.644€ al mese In regime ordinario dovrai chiedere 3.662€ al mese

Esempio di come arrivarci in regime forfettario: Alessia ha una Partita IVA in regime forfettario e vuole ottenere 2.000€ di guadagno netto. Il coefficiente di redditività determinato dal suo codice ATECO è del 78% e deve corrispondere il 5% di tasse.

La percentuale totale di tasse e contributi si può ottenere moltiplicando l’imposta delle tasse (5%) e la percentuale di contributi (26,23%) per il coefficiente di redditività (5% x 78%) + (26,23% x 78%) = 24,35%

Ciò vuol dire che se 24,35% è la percentuale di soldi che vanno in tasse e contributi, il 75,65% (100% – 24,35%) sarà la quantità di denaro che le rimane in tasca. Visto che vuole ottenere 2.000€ netti, a questo punto bisogna fare un rapporto. Se 2.000€ è il denaro che vuole ottenere ed è il 75,65% dei soldi che deve chiedere, allora le serve capire qual è la quantità X di denaro da chiede in totale (cioè il 100%)

La cifra che vuoi guadagnare (2.000€) Sta a 75,65 (che è la percentuale di soldi che le rimangono) Come X (il totale di soldi che deve chiedere) Sta a 100 (la percentuale di soldi da chiedere)

2.000€ : 75,65 = x : 100 (2.000€ x 100) / 75,65 = 2.644€ Se vuoi verificare che tutto sia corretto, puoi fare il calcolo al contrario:

Incassato: 2.644€ Base imponibile 2.644€ x 78% = 2.062€ Importo tasse da pagare a saldo 2.062€ x 5% = 103€ Importo dei contributi da pagare a saldo 2.062€ x 26,23% = 541€

Ora sottraiamo all’incasso il totale di tasse e contributi (103€ + 541€ = 644€)

Incasso netto 2.644€ – 644€ = 2.000€

Esempio di come arrivarci in regime ordinario : Per il regime ordinario il lordo da incassare per ottenere 2.000€ netti mensili (24.000€ netti annui) deve essere superiore a quello che vuoi guadagnare per una percentuale compresa tra il 23% ed il 43%, perché il libero professionista è tenuto al pagamento dell’IRPEF che si trova tra queste due percentuali.

Nel primo scaglione (15.000€ x 23%) + (15.000€ x 26,23%) = 7.393€ Ti possono rimanere netti al massimo 15.000€ – 7.393€ = 7.607€ (633€ netti al mese) Nel secondo scaglione (13.000 x 25%) + (13.000 x 26,23%) = 6.659€ Ti possono rimanere netti al massimo 28.000€ – 7.607€ – 6.659€ = 13.734€ (1.144€ netti al mese) Nel terzo scaglione (22.000 x 35%) + (22.000 x 26,23%) = 13.470€ Ti possono rimanere netti al massimo 50.000€ – 13.734€ – 13.470€ = 22.796€ (1.899€ netti al mese)

Quindi ci troviamo nel quarto scaglione, con un’aliquota IRPEF del 43%. Avendo capito in quale scaglione ci si trova per poter avere 2.000€ netti al mese (il quarto) calcoliamo il valore dell’eccedenza rispetto allo scaglione precedente, quindi la differenza tra quanto hai utilizzato nello scaglione precedente e quello che ti resta da utilizzare.

Primo scaglione: 7.607€ (non c’è eccedenza perché è il primo) Eccedenza secondo scaglione rispetto al primo: 13.734€ (netto massimo secondo scaglione) – 7.607€ (netto massimo primo scaglione) = 6.127€ Eccedenza terzo scaglione rispetto al secondo: 22.796€ (netto massimo terzo scaglione) – 7.607€ (netto massimo primo scaglione) – 6.127€ (eccedenza secondo scaglione) = 9.062€ Eccedenza quarto scaglione: 24.000€ (soldi che vogliamo guadagnare in un anno netti) – 7.607€ (netto massimo primo scaglione) – 6.127€ (eccedenza secondo scaglione) – 9.062 (eccedenza terzo scaglione) = 1.204€

Calcoliamo la somma della percentuale di tasse e contributi che ci servirà per scoprire il lordo da chiedere annualmente in fattura, sommando la percentuale delle tasse a quella dei contributi:

Primo scaglione: tasse (23%) + contributi (26,23%) = 49,23% Secondo scaglione: tasse (25%) + contributi (26,23%) = 51,23% Terzo scaglione: tasse (35%) + contributi (26,23%) = 61,23% Quarto scaglione: tasse (43%) + contributi (26,23%) = 69,23%

Dividiamo poi gli importi ottenuti per la somma della percentuale di tasse e contributi per scoprire il lordo da chiedere in fattura:

Primo scaglione: 7.607€ : 49,23% = 15.451€ Secondo scaglione: 6.127€ : 51,23% = 11.959€ Terzo scaglione: 9.062€ : 61,23% = 14.800€ Quarto scaglione: 1.204€ : 69,23% = 1.739€

Quindi il totale da chiedere in un anno corrisponderà alla somma degli importi ottenuti. Totale 15.451€ + 11.959€ + 14.800€ + 1.739€ = 43.949€ (3.662€ al mese) 43.949€ è il totale da incassare annualmente, al quale andranno addizionate le spese che si prevede di sostenere, per guadagnare 2.000€ al mese.

  • Conoscere come calcolare il guadagno netto è importante perché ti permette di mettere da parte il necessario per pagare le tasse e di sapere quanto puoi spendere ogni mese.
  • Per questo motivo è fondamentale la consulenza di un esperto fiscale che possa aiutarti a comprendere quanto chiedere ai tuoi clienti per ottenere il guadagno che desideri.

Se vuoi, puoi ricevere una consulenza gratuita e senza impegno da un consulente Fiscozen compilando il modulo qui sotto. Ti chiamerà e dirà come avere sotto controllo i tuoi guadagni in tempo reale.

Quanto guadagna un dentista con Partita IVA?

Quanto guadagna un dentista con studio privato? – Nel caso in cui il dentista libero professionista lavori presso uno studio privato può arrivare a fatturare cifre molto alte, come 150 mila euro al mese, La cifra è da considerare lorda e non netta, alla quale vanno sottratte la tassazione delle partite Iva, le spese per imposte ed eventuali affitti dell’immobile, la manutenzione degli strumenti di lavoro, i compensi per i collaboratori, dipendenti (come la segretaria o l’assistente alla poltrona) o liberi professionisti (come l’igienista dentale).

Quanto si può fatturare con Partita IVA?

Prestazione d’Opera in Regime di Partita Iva: Aspetti Fiscali e Previdenziali Come Aumento Clienti Studio Dentista Si può parlare di prestazioni d’opera (tra cui le consulenze professionali) quando una persona si impegna a compiere un’opera o un servizio dietro pagamento di un compenso. A differenza del lavoro dipendente il lavoratore svolge la propria attività senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, decidendo i tempi e le modalità per il compimento dell’opera,

  • Le prestazioni d’opera fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile; in caso di prestazioni d’opera intellettuali, si fa riferimento anche agli articoli 2229-2238 sempre del codice civile.
  • Non è obbligatoria la sottoscrizione di un contratto; tuttavia generalmente si procede alla compilazione di un “Ordinedi lavoro o contratto di prestazione d’opera” scritto e firmato dalle parti,

È importante che tale documento ci sia, poiché è l’unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso. A tal fine è bene che comprenda: la descrizione sufficientemente dettagliata dell’opera o del servizio richiesti; i tempi di consegna da parte del committente dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavoratore; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento; la data e le modalità di recesso.

La partita Iva individuale

Una prestazione d’opera effettuata attraverso l’utilizzo di partita Iva viene convenzionalmente definita partita Iva individuale. La legislazione fiscale italiana prevede l’obbligo di aprire la partita Iva quando si svolge in maniera abituale, anche se non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo, arte o professione (Dpr 633/72).

Per aprire la partita Iva bisogna recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e compilare un apposito modulo in cui indicare i propri dati anagrafici, il tipo di attività che si intende svolgere, il luogo in cui si presta il proprio servizio, il presunto volume d’affari e il regime fiscale che si intende applicare (ordinario,regime dei minimi, agevolato).

Il modulo è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate Dal momento in cui si apre la partita Iva si è tenuti ad una serie di adempimenti contabili e fiscali: emissione fatture, registro delle fatture emesse su apposito registro (registro delle fatture emesse e registro degli acquisti), alla liquidazione trimestrale e/o mensile dell’Iva, nonché alla relativa liquidazione annuale.

Il rischio di abusi e la legge 92/12 Soprattutto per il suo costo inferiore rispetto al lavoro dipendente (visto che non è previsto l’aggancio ai minimi retributivi dei CCNL, e poiché il costo della previdenza viene scaricato interamente sui lavoratori), la prestazione d’opera ha spesso costituito per i committenti un facile strumento di elusione delle norme di tutela del lavoro, mascherando veri e propri rapporti di lavoro subordinato, specie se in condizioni di monocommittenza, oltre che aver sostituito forme contrattuali divenute nel tempo più costose (ad esempio le collaborazioni a progetto).

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La riforma del mercato del lavoro (legge 92/12) ha aggiunto un nuovo articolo, art.69 – bis, nel d.lgs.276/03, introducendo il cosiddetto “principio di presunzione” di riconoscimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (e solo di conseguenza di un possibile rapporto di lavoro subordinato), qualora l’attività del collaboratore con partita Iva sia contraddistinta da almeno due dei seguenti presupposti:

  • durata complessiva del rapporto superiore a otto mesi annui, per due anni consecutivi (241 giorni anche non continuativi ogni anno, vedi circolare 32/12 del ministero del Lavoro) con lo stesso committente;
  • oltre l’80% del fatturato del collaboratore, da valutarsi nell’arco di due anni solari consecutivi (due periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile), derivante da un’unica realtà imprenditoriale;
  • presenza di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente.

In pratica, qualora ricorrano almeno due dei sopra elencati presupposti, il lavoratore potrà ricorrere al giudice e chiedere di veder convertito il proprio contratto di collaborazione professionale in collaborazione a progetto e, di conseguenza, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato se la collaborazione è stata instaurata senza l’individuazione di uno specifico progetto.

  1. La configurazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa implica l’applicazione di tutte le norme che disciplinano tale contratto, incluse quelle relative al regime previdenziale.
  2. La legge, a questo riguardo, precisa che, in caso di trasformazione del rapporto in collaborazione a progetto, il collaboratore potrà rivendicare al proprio committente la quota di contributi previdenziali per l’iscrizione alla Gestione separata Inps che lo stesso committente avrebbe dovuto versare al suo posto (infatti l’onere contributivo per i collaboratori è ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore).

A questi vincoli, introdotti per scongiurare lo scorretto utilizzo delle collaborazioni con partita Iva, la legge ha tuttavia contemporaneamente previsto molte eccezioni. Infatti, i tre presupposti sopra elencati non valgono :

  1. nei confronti di quanti svolgano attività connotate da “competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività”4;
  2. qualora il reddito annuo derivante da lavoro autonomo percepito dal collaboratore sia non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali. Ad esempio, per l’anno 2014 il reddito annuo lordo al di sopra del quale non si applica la presunzione corrisponde a € 19.395 (15.516 x 1,25). I requisiti sopra indicati devono entrambi realizzarsi in capo al collaboratore, come ha specificato la circolare 32/12 del ministero del Lavoro.
  3. per le prestazioni svolte da iscritti a ordini o collegi professionali qualificati. Il decreto del ministero del Lavoro del 20/12/2012 ha specificato gli ordini e i collegi professionali sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da un’amministrazione pubblica di cui all’art.1, comma 2, d.lgs.165/01, nonché da federazioni sportive, in relazioni ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento delle attività5. Le nuove disposizioni riguardano solo i rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della legge di riforma (18 luglio 2012). Per le “vecchie” partite Iva le nuove norme si applicano dopo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge (quindi dal 18 luglio 2013).

Come si determina il reddito Dal momento in cui si apre la partita Iva, per ogni prestazione effettuata si deve emettere fattura che, oltre al compenso pattuito deve contenere la rivalsa Iva (20%) e la ritenuta d’acconto Irpef (20%). I redditi dei lavoratori con partita Iva sono classificati fiscalmente come redditi di lavoro autonomo (art.53 e 54 d.p.R.917/86).

  • Il reddito derivante dall’esercizio di lavoro autonomo è costituto dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
  • Le spese sono interamente deducibili dal reddito solo se inerenti l’attività.

Le spese relative all’acquisto di beni adibiti promiscuamente all’esercizio della professione e all’uso personale sono deducibili nella misura del 50% (art.54, comma 3, d.p.R.917/86). Il reddito imponibile è tassato in sede di dichiarazione dei redditi (obbligatoria per i titolari di partita Iva anche in caso di reddito zero) secondo il principio di acconto e saldo, applicando le aliquote progressive vigenti per scaglioni di reddito (Irpef, addizionali regionali e comunali).

Con la stessa dichiarazione dei redditi si dovrà versare l’Irap nella misura che varia da regione a regione, da un minimo del 3,90% ad un massimo del 4,97% per i redditi oltre i 9.500 €. Regime fiscale L’ordinamento contempla diversi regimi fiscali agevolati che si sono succeduti e in parte sovrapposti nel corso del tempo.1) Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile o lavoratori in mobilità (Nuovo regime dei minimi) L’art.27 del d.l.98/11 ha riformato il regime cosiddetto dei “minimi” introdotto con la legge 244/07 restringendo la platea dei destinatari del regime fiscale di vantaggio solamente a coloro che iniziano una nuova attività, oppure che l’hanno iniziata a partire dal 31 dicembre 2007.

Tale regime si applica per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, ma non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno di età; tuttavia, in caso di soggetto di età inferiore ai 35 anni il periodo si protrae anche oltre i cinque anni, fino al compimento del 35° anno di età.

Per accedere al regime di vantaggio bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: • nel triennio precedente, non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; • non proseguire un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (ad es.

il praticantato professionale);

  • ATTENZIONE: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
  • • qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore a € 30.000; • nel triennio precedente, non aver effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a

€ 15.000.

  1. Inoltre, nell’anno precedente non bisogna avere: • conseguito ricavi o compensi superiori a € 30.000; • sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), né aver erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
  2. • effettuato cessioni all’esportazione.
  3. Sono esclusi, invece, dal regime di vantaggio: • tutti coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (ad esempio agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.); • i non residenti; • chi effettua in maniera prevalente o esclusiva attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto;

• chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o a S.r.l. che hanno optato per la trasparenza fiscale. Le principali agevolazioni previste dal regime di vantaggio si possono riassumere come segue: 1. applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sul reddito (comprensiva di Irpef, addizionali regionali e comunali).

Il reddito è determinato dalla differenza fra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti e quello dell’ammontare delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività; 2. i ricavi e i compensi non devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto; si è tenuti alla sola emissione, numerazione e conservazione delle fatture.

Le fatture dovranno recare la seguente dicitura: “Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art.27 del D.L.98/11 e pertanto non soggetta ad Iva né a ritenuta d’acconto ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011, n.185820”.3.

Esonero degli adempimenti Iva: non si addebita l’Iva in fattura e non si detrae l’Iva dagli acquisti. Conseguentemente non dovrà essere presentata la dichiarazione Iva e non dovranno essere effettuati i versamenti periodici; 4. esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta; 5.

esonero dalla tenuta delle scritture contabili e delle registrazioni Iva. Resta l’obbligo di numerare e conservare le fatture emesse e ricevute; 6. esclusione dall’applicazione dagli studi di settore; 7. esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili; 8.

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Esonero dalle comunicazioni delle operazioni black list. Rimane l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef (Mod. Unico).2) Il regime contabile agevolato (ex minimi) Il comma 3 dell’articolo 27 del d.l.98/11 ha disposto che, dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che pur avendo le caratteristiche originariamente prescritte non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dal nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ovvero ne fuoriescono), rientrano in un regime semplificato intermedio.

Possono accedere al regime contabile agevolato anche i contribuenti che, pur avendo i requisiti per essere “minimi”, hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/00); Nello specifico, sono ammessi al regime contabile agevolato i soggetti che nell’anno precedente : • non hanno conseguito ricavi o compensi superiori a € 30.000; • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), né hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro; • non hanno effettuato cessioni all’esportazione.

• nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a € 15.000. Sono esclusi, invece: • tutti coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva; • i non residenti; • chi effettua in maniera prevalente o esclusiva attività di cessioni di immobili e di mezzi di trasporto; • chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o a S.r.l.

che hanno optato per la trasparenza fiscale.

  • Il regime cessa di avere efficacia: • dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione;
  • • a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.
  • Chi si avvale del nuovo regime contabile agevolato è esonerato dai seguenti obblighi: • registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle • presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.
  • Si è obbligati, invece, ai seguenti adempimenti: • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; • fatturazione e certificazione dei corrispettivi; • dichiarazione annuale Iva e Irpef; • versamento annuale dell’Iva; • versamento acconto e saldo Irpef e relative addizionali; • comunicazione delle operazioni black list;
  • • applicazione degli studi di settore.

3) Regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art.13 legge 388/00) Possono accedervi le persone fisiche che avviano una nuova attività, limitatamente ai primi 3 periodi d’imposta, in possesso dei seguenti requisiti: • non aver esercitato negli ultimi 3 anni un’attività d’impresa o professionale, anche in forma associata; • l’attività non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dal medesimo soggetto sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; • l’ammontare dei ricavi o compensi non deve essere superiore a € 30.987,41 per le imprese esercenti prestazioni di servizi e per i lavoratori autonomi, ovvero a € 61.974,83 per le imprese aventi per oggetto altre attività; • siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

  1. Al reddito imponibile – determinato applicando le regole del regime semplificato – si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%.
  2. In materia di Iva viene previsto il solo pagamento annuale dell’imposta, esonerando il contribuente dagli obblighi di liquidazione e versamento periodico nonché di pagamento dell’acconto Iva.

Rimane, invece, invariata la disciplina in materia di Irap.imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva; • tenuta del registro dei beni ammortizzabili;

  1. • liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva;
  2. Gli adempimenti contabili sono limitati a: • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; • fatturazione e certificazione dei corrispettivi; • presentazione delle dichiarazioni annuali; • versamento annuale dell’Iva; • versamento dell’imposta sostitutiva entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  3. • adempimenti previsti per i sostituti d’imposta, qualora sia datore di lavoro ovvero riceva fatture con ritenute d’acconto.
  4. Sono invece esonerati dai seguenti obblighi: • registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva; • liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale Iva;
  5. • versamento delle addizionali comunali e regionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Gli aspetti previdenziali Chi è in possesso di partiva Iva è obbligato a iscriversi alla Gestione separata Inps se esercita un’attività che non prevede l’iscrizione a un albo o a un ordine provvisto di cassa previdenziale specifica, L’iscrizione è obbligatoria anche se si hanno contributi versati nel fondo dei lavoratori dipendenti: in tal caso c’è solo una riduzione dell’aliquota dovuta.

  • La contribuzione è a totale carico del lavoratore con partita Iva: egli ha la possibilità di addebitare nella fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.
  • Articolo del 02/06/2014

: Prestazione d’Opera in Regime di Partita Iva: Aspetti Fiscali e Previdenziali

Cosa fare se il dentista non fa la fattura?

Posso far causa al dentista se non ho le fatture che dimostrino le cure?

I LETTORI DOMANDANOPosso far causa al dentista se non ho le fatture che dimostrino le cure?Ho commesso una disonestà per risparmiare, ma me ne sono pentita amaramente: ora che cosa posso fare?

Dopo cure piuttosto complesse, e naturalmente costose, mi sono sentito dire dal mio dentista che, se non avessi preteso la fattura, mi avrebbe fatto un congruo sconto. So che questo comportamento non è corretto e che accondiscendendo si contribuisce all’evasione fiscale, ma lo sconto era davvero interessante e mi sono lasciata convincere.

  1. Ebbene sono stata punita: mi sono fatta devitalizzare tre denti che, però, successivamente, si sono rivelati dolorosamente ben vivi.
  2. Adesso vorrei fare causa al dentista, ma come faccio se non ho la fattura? Risponde Maria Teresa PetrangoliniSegretario generale di Cittadinanzattiva Non avere una fattura che certifichi l’avvenuto pagamento rende tutto più difficile se si vuole aprire un contenzioso.

La fattura non è solo un atto dovuto da parte di qualsiasi professionista, ma rappresenta per il cittadino anche una prova di un’avvenuta prestazione. In mancanza di fattura, si può tentare con altre prove. Ad esempio, un preventivo, una ricetta, una lastra.

  • Inoltre, il cittadino ha il diritto di chiedere direttamente al medico la cartella clinica o, se questa non è stata fatta – come purtroppo può avvenire -, una documentazione che attesti l’anamnesi e il percorso di cura.
  • Ottenuto un minimo di documentazione, il cittadino può inviare una lettera bonaria al dentista chiedendo un accordo.

Se il dentista non accetta, non c’è altra strada se non quella dell’avvocato, sempre che le prove reggano e si riesca a dimostrare che c’è stato un danno per prestazione errata. Morale: è già tanto difficile dimostrare le proprie ragioni davanti ad un sospetto errore, che non farsi fare la fattura significa proprio mettersi nei guai con le proprie mani.

  1. Le principali lamentele dei cittadini sulle cure dentarie riguardano però soprattutto la difficoltà ad usare il servizio pubblico e sospetti errori nelle cure.
  2. L’elenco delle prestazioni “pubbliche” è compreso nei LEA (livelli essenziali di assistenza).
  3. Relativamente alle cure odontoiatriche, si parla di una copertura di circa il 5% del fabbisogno.

Copertura che riguarda principalmente tre ambiti: i bambini, i soggetti vulnerabili (per reddito o disabilità) e le urgenze infettive antalgiche per tutti. In alcuni casi si paga un ticket o i materiali. Comunque si deve aspettare molto. Non resta quindi che il privato, dove il problema dei costi è forte.

Comunque, oggi anche il settore delle cure dentarie è coperto da forme di credito con Società finanziarie specializzate. Ci sono poi esperienze di dentisti che hanno creato network per ridurre i costi. Non bisogna dimenticare però che oltre ai prezzi, gli utenti, lamentano sospetti errori, che sono circa il 9% del totale di quelli segnalati nel 2009 a Cittadinanzattiva (Rapporto Pit salute 2009).

È necessario essere quindi sempre più “cittadini attivi” per non incorrere in costi eccessivi e scarsa qualità. Per questo è necessario conoscere quattro regole d’oro: chiedere tutte le informazioni necessarie (ad esempio, esaurienti chiarimenti circa la possibilità di trovare soluzioni o trattamenti alternativi a quelli proposti, i rischi, le differenze di costi); dare il consenso mediante un modulo solo se si ritiene di aver avuto sufficienti delucidazioni; prima di iniziare le cure richiedere un preventivo scritto; quando si salda il conto esigere una fattura più dettagliata possibile.