Come Richiedere Cartella Clinica Al Dentista?

Come Richiedere Cartella Clinica Al Dentista
Chi può richiedere la cartella clinica in caso di decesso? – La richiesta di copia della documentazione sanitaria può essere effettuata:

dal titolare, munito di carta di identitàda altra persona delegata munita di delega scritta, di un proprio documento d’identità e di un documento d’identità del titolare della cartella clinica, anche in fotocopia (D.P.R.28.12.2000, n.445, art.38).

Come scrivere una richiesta della cartella clinica?

Cognome il Rilascio copia della cartella clinica del : il Ricoverato/a nel reparto di

Quanto si paga per avere la cartella clinica?

La richiesta della copia di cartella clinica – che ha il costo di 18,00 euro + 7,00 euro per l’eventuale spedizione a domicilio. La copia dei referti di esami diagnostici, invece, costa 10 euro per tutti gli esami, mentre x il cateterismo cardiaco 26 euro.

Chi ha il diritto di richiedere il rilascio della copia di una cartella clinica?

Richiesta cartella clinica: rivolgiti a noi – Anche se non è obbligatorio per legge, è consigliabile presentare all’ospedale di turno una richiesta scritta. Sebbene non sia obbligatorio per legge, è opportuno presentare una richiesta scritta. Anche attraverso un semplice modulo richiesta cartella clinica Word, che comprenda le generalità del paziente, il periodo di degenza e il reparto di ricovero.

Oppure, ove a disposizione, utilizzando l’apposito fac simile richiesta cartella clinica scaricabili online o ritirabili in forma cartacea presso le singole strutture sanitarie. Una volta consegnata la domanda, la cartella deve essere consegnata entro 30 giorni, se non immediatamente nel caso in cui si configurasse una urgenza documentata.

La richiesta può essere presentata direttamente dal paziente, o da un suo fiduciario. Come, ad esempio il medico di famiglia o un avvocato. In questo caso si parla di delega ritiro cartella clinica, Ecco perché, per qualsiasi dubbio o difficoltà, puoi affidarti al nostro supporto di tutela legale gratuita : siamo presenti a Roma, Milano e Bologna con un gruppo di avvocati e medici specialisti in grado di far valere i tuoi diritti e tutelare la tua salute.

Cos’è la cartella clinica odontoiatrica?

Per Cartella Clinica si intende quindi genericamente il documento o l’insieme dei documenti, su supporto cartaceo e/o informatico, che raccolgono le informazioni necessarie a rilevare il percorso diagnostico-terapeutico di un paziente, al fine di determinare le cure da somministrare.

Quanto tempo ci vuole per avere una cartella clinica?

Tempi di consegna – Le copie di cartella clinica vengono rilasciate entro 6 giorni lavorativi dal momento della richiesta da parte del paziente. Fanno eccezione alla presente regola le cartelle cliniche di pazienti dimessi ed in attesa della chiusura della stessa per attesa di referto istologico o altri esami clinici.

Come recuperare la cartella clinica on line?

Come richiedere la cartella clinica on line? E’ possibile richiedere la cartella clinica anche on line attraverso il portale di riferimento della struttura presso cui è avvenuto il trattamento sanitario.

Perché si richiede la cartella clinica?

A cosa serve la cartella clinica – La funzione primaria della cartella clinica consiste nel mettere i sanitari in condizione di fornire al paziente la migliore assistenza possibile. Infatti consente a chiunque entri in contatto con il malato di conoscere la sua storia clinica e di programmare la terapia in funzione delle cure già ricevute.

  • La cartella clinica ha anche una funzione amministrativa, in quanto serve a raccogliere informazioni utili sul funzionamento dell’ente ospedaliero.
  • La cartella clinica inoltre risponde a finalità di ricerca e di studio, nel rispetto della privacy del singolo paziente.
  • Oggi tuttavia la funzione più avvertita dai pazienti è quella di strumento medico-legale, necessario per appurare i casi di responsabilità medica.
  • Infatti chiunque, anche senza l’ausilio di un avvocato, può rivolgersi al medico legale e fornirgli la propria cartella clinica al fine di avere un parere su eventuali profili di responsabilità del sanitario.
  • Lo stesso medico legale, che fornisce questo parere iniziale, può essere incaricato successivamente quale consulente tecnico di parte nell’ambito del processo.
  • Qualora si decida di agire giudizialmente, la cartella clinica diventa mezzo di prova durante il processo.

In questo caso, se la cartella clinica è incompleta o illeggibile le conseguenze negative ricadono sui sanitari che avevano l’obbligo di compilarla. Infatti il giudice può superare le lacune presenti nella cartella ricorrendo alle presunzioni. In altre parole il giudice può dedurre che le attività che non sono descritte nella cartella clinica non siano state mai compiute dai sanitari,

  • la cartella clinica vale quale mera scrittura privata;
  • la cartella clinica ha natura di certificazione;
  • la cartella clinica è atto pubblico (tesi prevalente in giurisprudenza).

Chi può accedere a cartella clinica?

Il soggetto legittimato ad accedere alla documentazione sanitaria è innanzitutto il paziente, ovvero l(assistito maggiorenne capace di intendere e di volere. Nel caso in cui l(assistito sia minorenne o interdetto o inabilitato, legittimati sono, rispettivamente, i genitori esercenti la potestà, il tutore o il curatore.

Chi può accedere alla cartella clinica?

MINISTERO DELLA SALUTE AIMAC Associazione italiana malati di cancro, parenti e amici FONDAZIONE IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Società Italiana Chirurgia Oncologica FAVO Federazione Italiana Associazioni di Volontariato in Oncologia Per maggiori informazioni è possibile consultare il libretto della Collana del Girasole ” I diritti del malato di cancro ” e/o contattare il servizio di help-line al numero 064825107 o via email,

Il malato ha diritto di conoscere ogni informazione relativa alle proprie condizioni di salute? E’ possibile prendere visione o avere copia della cartella clinica? La relazione medica è un diritto del paziente? Che cosa si intende per consenso informato al trattamento? I malati di cancro hanno diritto all’assistenza protesica? Per il malato di cancro è’ prevista una speciale esenzione dal pagamento del ticket sanitario? Dove si presenta la richiesta di esenzione per patologia?

D: Il malato ha diritto di conoscere ogni informazione relativa alle proprie condizioni di salute? R: Il malato, se vuole, ha diritto di avere piena cognizione del proprio stato di salute. Pertanto, gli operatori sanitari devono comunicargli, in maniera chiara e comprensibile, la diagnosi, anche provvisoria, e le opzioni di cura utilizzando termini facilmente comprensibili o comunque adeguati alla sua condizione. In particolare, il malato ha diritto di: conoscere il nome dello specialista (o degli specialisti) e dei collaboratori che lo seguono; ricevere indicazioni sugli orari di reperibilità (anche notturna e feriale in caso di necessità) del medico di base, dello specialista, dello psicologo e del personale di sostegno. Se non vuole sapere della propria malattia, il malato ha anche diritto di rifiutare ogni informazione a riguardo indicando il familiare o la persona di fiducia cui intende delegare il rapporto con i medici. torna su D: E’ possibile prendere visione o avere copia della cartella clinica? R: Si. Durante il ricovero il paziente (o un suo delegato) ed il medico di famiglia hanno diritto (L.241/1990) di prendere visione della cartella clinica (fascicolo personale in cui sono riportati i dati di rilevanza medica riguardanti il paziente ricoverato) che contiene il diario del decorso della malattia, i risultati degli esami e delle analisi effettuate, l’indicazione analitica delle terapie praticate oltre che la diagnosi delle patologie dalle quali è affetto. Dopo la dimissione ospedaliera, il malato può avere copia integrale della cartella clinica che gli deve essere consegnata entro 30 giorni dalla richiesta o immediatamente in caso di urgenza documentata. Oltre al diretto interessato, possono comunque ottenere copia della cartella clinica: la persona delegata dal malato, l’esercente la potestà genitoriale o il tutore, nel caso di minori; il tutore nell’interesse dell’interdetto; il medico curante. torna su D: La relazione medica è un diritto del paziente? R: Sì. Sia durante il ricovero che dopo le dimissioni, qualora si ritenga opportuno procedere a consulto medico esterno alla struttura o in qualsiasi altro caso in cui sia necessaria una sintesi della situazione clinica, il paziente ha diritto ad ottenere una relazione medica dettagliata che illustri la diagnosi, il decorso clinico, il risultato degli accertamenti diagnostici significativi effettuati, le terapie praticate, nonché l’eventuale programma terapeutico e diagnostico successivo alle dimissioni. torna su D: Che cosa si intende per consenso informato al trattamento? R: Il consenso informato è l’accettazione consapevole e volontaria di un trattamento sanitario. Il paziente ha diritto ad avere dal medico spiegazioni sulla sua situazione e sulle diverse opzioni terapeutiche che gli consentano di valutare, anche in relazione alla propria capacità di comprensione ed alla condizione psicologica, l’informazione ricevuta, al fine di poter scegliere coscientemente e volontariamente di seguire il piano terapeutico proposto dai curanti. torna su D: I malati di cancro hanno diritto all’assistenza protesica? R: Tra le diverse categorie di persone che hanno diritto a fruire gratuitamente di forniture protesiche, il D.M. Sanità n.332/1999 include: gli invalidi civili o per servizio, con invalidità accertata superiore al 33%, le donne mastectomizzate, gli amputati d’arto, gli enterostomizzati o urostomizzati, i laringectomizzati, anche se in attesa del riconoscimento di invalidità. torna su D: Per il malato di cancro è’ prevista una speciale esenzione dal pagamento del ticket sanitario? R: Si. Il malato di cancro ha diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket (esenzione per patologia – cod.048) per farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici per la cura del tumore da cui è affetto e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il malato di cancro, cui sia stata riconosciuta un’invalidità civile totale (100%), ha diritto all’esenzione totale del pagamento del ticket per farmaci e visite per qualsiasi patologia (cod. C01 – invalidità totale). Può recare anche il codice C02 (indennità di accompagnamento), C03 (invalidità civile parziale), C04 (indennità di frequenza). La durata minima della tessera di esenzione per patologia neoplastica può essere di 5 anni, 10 anni dalla prima diagnosi o illimitata, in base al tipo di patologia, secondo quanto previsto dalla circolare n.13 del 13/12/2001 e, nel caso ne ricorrano i presupposti di legge, può essere rinnovata alla scadenza. torna su D: Dove si presenta la richiesta di esenzione per patologia? R: La domanda di esenzione dal ticket deve essere presentata all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, allegando: la tessera sanitaria con il codice fiscale e la documentazione medica, specialistica o ospedaliera, attestante la patologia. La ASL, valutata la documentazione, rilascerà la tessera di esenzione, documento personale, recante il codice 048 identificativo delle patologie tumorali o, se del caso, il codice C01 ovvero invalidità civile totale. torna su

Cosa fare se non mi danno la cartella clinica?

Cartella Clinica: chi può richiederla e come fare – In base all’art.4 della Legge n.24/2017 le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.

  • Tale obbligo implica che il paziente o suoi delegati/eredi hanno diritto di ottenere una copia della cartella clinica.
  • La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta deve mettere a disposizione la cartella clinica, mentre le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.
  • Possono formare oggetto di richiesta anche i cd-rom delle radiografie, degli esami diagnostici effettuati, dei referti bioptici o vetrini, degli interventi video registrati.
  • Il paziente ha diritto di chiedere anche la documentazione non duplicabile, essendo la struttura responsabile del mantenimento ed essendo tenuta a conservare questi materiali per un tempo non superiore ai 10 anni.
  • In caso di rifiuto, di ritardi immotivati o difficoltà inspiegabili da parte della struttura l’interessato può sporgere denuncia per omissione di atti d’ufficio, ai sensi dell’articolo 328 del codice penale.
  • In gravi casi si può anche richiedere alle autorità competenti il sequestro della cartella clinica.
  • Se è possibile ottenere una copia della cartella clinica solamente dopo le tue dimissioni dall’ospedale, devi anche sapere che hai diritto di prendere visione e consultare la cartella clinica anche nel corso della tua degenza in ospedale,
  • La copia della cartella clinica può essere richiesta e ritirata da :
  • Il diretto interessato provvisto di documento di identità;
  • Un delegato, presentando il modulo di richiesta compilato e sottoscritto dal titolare della documentazione, allegando il documento di identità di quest’ultimo (in originale o copia controfirmata dal titolare). Al ritiro, il delegato dovrà essere provvisto del proprio documento di identità, di delega firmata e di un documento di identità del delegante (in originale o copia controfirmata dal titolare);
  • Nel caso di minori o incapaci assoluti/relativi, coloro che esercitano la potestà genitoriale o tutori/curatori (oppure loro delegati) muniti di adeguata documentazione legale ed eventuale delega. Il minore emancipato dovrà produrre una certificazione idonea.
  • Gli eredi legittimari del paziente deceduto, muniti di adeguata documentazione legale/autocertificazioni attestanti la propria relazione di parentela.

Il costo di rilascio della copia di una cartella clinica è di circa 20 euro, Il costo può aumentare qualora si richieda la copia su cd-rom di lastre, risonanze magnetiche, ecografie, Tac etc.

  1. Bene, ora penso tu abbia capito perché quando un nuovo cliente si rivolge allo studio per ottenere una valutazione del proprio caso la prima cosa che gli viene chiesta è quella di consegnare TUTTA la documentazione sanitaria esistente.
  2. La Cartella clinica è di sicuro la prova principe, ma non è quasi mai da sola sufficiente.
  3. Potrebbero esserci, infatti, certificazioni mediche ed esami diagnostici svolti precedentemente e/o successivamente all’ospedalizzazione e che, insieme, alla cartella clinica danno conto dell’intera storia clinica del paziente.
  4. Quando vorrai presentare il tuo caso per una valutazione gratuita, ora sai qual è la prima cosa da fare.
  5. Alla prossima

: Cause Sanitarie | Cartella Clinica: tutto quello che devi sapere

Quali documenti sono necessari per ritirare una cartella clinica?

L’Ufficio Cartelle Cliniche rilascia copia conforme all’originale tenuto dalla struttura di ricovero. Sarà sufficiente compilare il MODULO di RICHIESTA (scaricabile), avere con sé un documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di copia.

Come viene regolato l’accesso alle cartelle cliniche?

Al medico è consentito l’ accesso alle cartelle cliniche, con i nominativi dei pazienti oscurati, se le informazioni mediche ivi presenti gli servono per tutelare la sua reputazione professionale. Normativa: art.3 del d.P.R.n.184/2006; art.24, comma 7, legge n.

Come funziona la cartella clinica?

Come Richiedere Cartella Clinica Al Dentista Cosa è la cartella clinica ? La cartella clinica consiste nella documentazione completa di tutte le informazioni anagrafiche e cliniche del paziente e delle attività diagnostico terapeutiche svoltesi nell’intero arco della degenza, dal momento dell’ingresso in ospedale sino alla dimissione.

Come è stato opportunamente rilevato dalla Corte di Cassazione (sentenza 22694/2005), essa consiste nel “diario dell’intervento medico e dei relativi fatti clinici rilevanti”. Il contenuto della cartella clinica consiste nella descrizione delle generalità del paziente, delle ragioni del ricovero e dell’indicazione della data e della struttura sanitaria in cui esso ha inizio; contiene tutti i referti degli esami, la terapia seguita, nonché i termini di consenso del paziente alle cure somministrategli.

Tale raccolta di informazioni è finalizzata alla redazione di un quadro clinico veritiero e dettagliato, che costituisce la condizione indispensabile per disporre le eventuali ed ulteriori cure necessarie. Chi può richiedere la cartella clinica e come può farlo ? Il paziente in seguito delle dimissioni ha il diritto di richiedere alla struttura sanitaria la copia della cartella clinica.

  • Meglio se si reca direttamente presso gli uffici della struttura ospedaliera dove ha ricevuto la prestazione sanitaria per richiedere la cartella clinica.
  • NB : in caso di parto le cartelle cliniche da richiedere sono due, quella della madre e quella del neonato,
  • Inoltre esiste anche la cartella infermieristica che può essere molto utile laddove vi sia una ipotesi di responsabilità medica.

La nuova legge Gelli – Bianco ha inserito una norma specifica per quanto riguarda i tempi di rilascio della cartella: la direzione sanitaria della struttura pubblica o privata è tenuta al rilascio della copia della cartella, entro sette giorni, preferibilmente in formato elettronico; eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.

Tuttavia, dal momento che ogni struttura sanitaria stabilisce una propria regolamentazione per quanto riguarda i costi di rilascio della copia (che, generalmente, sono di circa 20 euro, più i costi di spedizione nel caso la persona interessata richieda di ricevere il documento per posta), le modalità della richiesta, e i tempi di consegna, si consiglia di consultare il sito internet della struttura sanitaria o di rivolgersi agli appositi uffici.

Se si tratta di paziente minorenne, interdetto o inabilitato, tale richiesta deve provenire rispettivamente dal genitore, dal tutore legale o dal curatore. In caso di decesso del paziente il diritto si trasferisce al parente più prossimo. In questi ultimi casi, come nel caso di richiesta proveniente da soggetto terzo munito di delega (ad esempio, il medico di famiglia), occorre che il richiedente sia munito di una dichiarazione che certifichi la sua legittimità nel poter ritirare la cartella clinica.

Altri soggetti legittimati ad ottenere copia della cartella clinica sono, infine, gli Enti previdenziali, l’Autorità giudiziaria, il Servizio Sanitario Nazionale, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. La cartella clinica elettronica Introdotta dal Decreto semplificazioni, in vigore dal 2012, la cartella clinica elettronica mira a semplificare la gestione delle informazioni relative al paziente, rendendole più accessibili ai medici, nonché ad incrementare l’efficienza del Sistema Sanitario Nazionale permettendo un aggiornamento in tempo reale dei dati clinici del paziente e la condivisione delle informazioni tra le strutture sanitarie.

Il processo di informatizzazione è ancora in corso, ma ove vi sia la possibilità è fortemente consigliato richiedere il formato elettronico rispetto a quello cartaceo, sia per ragioni di sicurezza e protezione dei dati personali, sia per i costi ridotti.

Chi è responsabile della redazione della cartella clinica e della sua conservazione ? All’interno della struttura sanitaria la responsabilità per la compilazione e la conservazione della cartella clinica è del primario, quale soggetto responsabile della sua compilazione e conservazione sino a che non venga consegnata all’archivio centrale; al verificarsi di tale consegna, la responsabilità si trasferisce in capo alla struttura sanitaria,

In particolare, è il direttore sanitario a dover vigilare sull’archivio delle cartelle cliniche e a rilasciare, agli aventi diritto, copia di queste. La durata dell’obbligo della struttura di conservare la cartella clinica è di 10 anni. Requisiti della cartella clinica: La cartella clinica deve essere redatta nel rispetto dei seguenti requisiti: deve essere chiara anche per un soggetto privo di competenze mediche specialistiche e veritiera, affinché non si incorra in falso ideologico.

Ancora, deve poter essere rintracciabile ogni attività e documento in essa contenuto e compiuto durante la degenza del paziente. Infine deve essere accurata e completa nei contenuti, i quali devono soddisfare il criterio della pertinenza delle informazioni riportate rispetto alle finalità della cartella stessa.

Natura giuridica della cartella clinica: Infine va detto che da un punto di vista giuridico, la cartella clinica è un atto pubblico (art.2699 c.c.), in quanto redatta da un pubblico ufficiale esercente le proprie funzioni, Da ciò derivano due importanti conseguenze: da una parte, tutto ciò che è in essa contenuto è coperto da pubblica fede e non è contestabile se non con apposito procedimento (querela di falso) mentre dall’altra tale qualificazione giuridica fa sorgere in capo al medico che la redige l’obbligo di inserirvi tutti gli atti, diagnostici e terapeutici, senza possibilità di modifiche successive.

La mancanza di conformità della cartella clinica alla realtà è configurabile come reato di falso ideologico (art.479 c.p.), mentre una sua rettifica successiva può integrare gli estremi del falso materiale (art.476 c.p.). Hai ancora dubbi? Rivolgiti a professionisti per avere informazioni sulla cartella clinica, su come ritirare la cartella clinica a Milano, Roma, Monza, Pavia, Torino, Padova, Bologna,Trieste Udine Firenze Ancona Pescara Catania Cagliari e in molte altre città italiane.

Si ringrazia per la partecipazione pro bono alla stesura di questa pagina informativa sulla normativa della cartella clinica in Italia la studentessa di legge Alessandra Pozzi dedita agli studi giuridici presso l’Università statale di Milano. RECAPITI TELEFONICI SEGRETERIA CENTRALE PER LE 50 SEDI IN ITALIA : Milano : 0287159422 Roma : 0692935338 OPPURE CELLULARE : +39 3421754085 dalle 9.00 alle 19.00

Chi conserva la cartella clinica?

09/08/2018 – Conservazione cartella clinica – Legislativo Fnomceo (a cura di Marcello Fontana – Ufficio Legislativo Fnomceo) Ai sensi dell’art.7 del D.P.R.128/1969, per tutta la durata del ricovero, responsabile della tenuta e conservazione della cartella clinica è il medico (in particolare, il responsabile della unità operativa ove è ricoverato il paziente).

Questi esaurisce il proprio obbligo di provvedere oltre che alla compilazione, alla conservazione della cartella, nel momento in cui consegna la cartella all’archivio centrale, momento a partire dal quale la responsabilità per omessa conservazione della cartella si trasferisce in capo alla Struttura sanitaria, e quindi alla direzione sanitaria di essa, che deve conservarla in luoghi appropriati, non soggetti ad alterazioni climatiche e non accessibili da estranei.

L’obbligo di conservazione della cartella, come ribadito dalle successive circolari del Ministero della Sanità, è illimitato nel tempo, perché le stesse rappresentano un atto ufficiale. CARTELLA CLINICA – CONSERVAZIONE (da NORMATIVE CARTELLA CLINICA Prof.

Marco Perelli Ercolini – Avv. Mattia Pascale) La struttura deve predisporre, documentare e mantenere attive procedure di custodia che garantiscano sia la integrità della documentazione (non manomissione, non danneggiamento, non smarrimento), sia l’accessibilità ai soli aventi diritto. Ne consegue che ai sensi dell’art.8 delle legge 675/96 ciascun ente deve individuare i responsabili e gli incaricati di questa forma di trattamento.Il Direttore di ogni Unità operativa, individuato quale incaricato, può delegare a propri collaboratori, medici e infermieri, il compito di curare la diligente custodia della cartella clinica, dal momento della sua compilazione e per tutto il tempo di permanenza nell’Unità operativa sino alla consegna all’archivio.

Per la custodia si applicano le misure minime di sicurezza stabilite dal Dlgs 318/99 art.9. Le cartelle cliniche debbono riportare il numero progressivo ed essere firmate dal medico curante. Il Responsabile dell’Unità operativa prima di consegnare la cartella clinica alla Direzione sanitaria per l’archiviazione, deve esaminarla, apporre il timbro dell’Unità operativa e attestarne la completezza.

Le cartelle cliniche, infine, debbono essere conservate a cura della Direzione sanitaria che ha il dovere di vigilanza sull’archivio. L’eventuale documentazione sanitaria pervenuta successivamente alla chiusura della cartella clinica, dopo presa visione da parte del medico responsabile delle cure, deve essere trasmessa alla Direzione sanitaria perché venga allegata alla cartella clinica.

Nella cartella clinica vanno ricomprese tutte le documentazioni sanitarie, in originale, prodotte durante il ricovero sia ordinario che diurno. Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario.La documentazione diagnostica assimilabile alle radiografie va conservata almeno 20 anni.

  1. L’obbligo di conservazione della cartella clinica è un naturale precipitato della sua natura pubblica e della sua funzione di documentazione del servizio ospedaliero.
  2. Si distinguono allora due fasi, corrispondenti ai diversi momenti di vita della cartella e ai diversi soggetti responsabili per la sua conservazione.

Nella prima fase, in cui il paziente è degente, la cartella clinica resta in reparto e la responsabilità della sua conservazione compete al Direttore dell’Unità operativa e a chi da lui delegato; in seguito, successivamente alla dimissione del ricoverato, essa perviene all’ archivio clinico e da questo momento fino alla consegna agli archivi centrali risponde alla sua conservazione la Direzione sanitaria (direttore sanitario e i medici che vi lavorano).

A questo proposito non sembra inutile puntualizzare che né il paziente, cui la cartella clinica pur si riferisce, né il medico curante, che pur ha provveduto alla sua stesura, sono titolari di alcun diritto di proprietà su di essa, che è un prodotto strumentale del pubblico servizio e perciò segue il regime giuridico di questo.

Ciò significa che essa è soggetta al regime patrimoniale indisponibile dei documenti pubblici, quale risulta dall’art.830 cc, 2° comma, che rimanda a sua volta all’art.828 cc e alle leggi speciali sugli archivi di Stato. Sotto quest’ultimo profilo, non appare infondata la critica della maggioranza degli operatori del settore medico, che lamentano la mancanza di un modello di archivio sanitario a cui uniformarsi e la scarsa efficienza del sistema di raccolta, di archiviazione e di trasmissione delle informazioni, in difetto di una centralizzazione degli archivi ospedalieri.

Qual è la criticità della cartella clinica?

Requisiti, Normativa, Giurisprudenza / / Pro e contro della cartella clinica elettronica Riportiamo una tabella di raffronto dei principali vantaggi e svantaggi tra la cartella tradizionale cartacea e quella elettronica.

I PRO E I CONTRO DELLA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA
mpe 2005 – fonte: Sole-24 ore Sanità

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PROBLEMA CARTELLA CLINICA CARTACEA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA Fisicità della cartella Originale e in copia esistono solo dove sono conservate. Dipende dalla presenza di un hardware e di un software adeguati, quindi dipende dai punti dove è memorizzata, dai relativi back-up. Può essere resa accessibile da punti remoti. Accessibilità E’ fisicamente presente nel punto in cui viene usata. E’ possibile prevedere un punto di accesso da qualsiasi punto della rete. Risorse E’ più economica. Richiede investimenti nell’hardware, nel software, nella manutenzione, negli aggiornamenti e nell’addestramento. I maggiori costi sarebbero com-pensati dalle maggiori prestazioni e da una migliore qualità della assistenza. Adattamento Esistono molte varietà: la cartella cartacea si adatta all’esigenze dell’utilizzatore. Le cartelle elettroniche possono essere realizzate in diversi modi dai progettisti che ne definiscono l’interfaccia, l’architettura e la funzionalità con forti implicazioni sul supporto e sul trasferimento di informazioni cliniche da un sistema all’altro. Inoltre e’ l’utente (medico o infermiere) che si deve adattare al sistema scelto da usare. Manutenzione Non richiede una particolare manutenzione, a parte la custodia e l’archiviazione coi suoi problemi per la tutela alla riservatezza. Ha precise necessità su manutenzione tecnica, aggiornamenti, preservazione dell’integrità dei dati, che richiedono diverse abilità organizzative e specifiche risorse. Addestramento L’uso della cartella clinica è istitutivo e tramandato didatticamente con schemi tradizionali. Non usabile senza una formazione di base nell’us del computer e addestramento specifico sull’applicazione utilizzata. Identificazione del paziente Conoscendo il paziente è difficile non abbinare correttamente il paziente con la sua cartella. Tuttavia un paziente o alcuni suoi esami possono essere confusi con quelli di un altro che presenti dati anagrafici simili oppure la saltuarietà dei contatti, specialmente per le schede sanitarie o per le schede cliniche, può portare a produrre due cartelle diverse. Il sistema elettronico rende più difficile gli scambi degli esami e delle cartelle. Accessi indesiderati Può essere consultata solo nel luogo fisico dove si trova. Non evidenzia gli accessi di semplice consultazione. Se in rete può essere interrogata e visualizzata anche a distanza se non sono attuate e rispettate misure adeguate di sicurezza. Va tenuto presente che un sistema elettronico mantiene però sempre traccia di tutti gli accessi effettuati, per cui sono facilmente evidenziati eventuali intromissioni e manomissioni. Per la diffusione di computer portatili e palmari ci sono rischi di furti e quindi di eventuali entrate illecite nei sistemi di gestione della cartelle cliniche. Integrità Per una manomissione o distruzione totale o parziale deve essere presente la cartella clinica. Un accesso illegale al sistema può distruggere o alterare i dati da una postazione remota. Permette copie più sicure, in particolare evitando alterazioni o distruzioni accidentali. Attribuzione La firma o la calligrafia permettono l’identificazione dell’autore. La firma elettronica garantisce l’inalterabilità del contenuto di un documento e l’identità dell’autore. Immissione dei dati clinici E’ più semplice anche se ci possono essere diversi moduli con campo espazi predisposti. Anche qui i dati possono essere strutturati o espressi come narrativa libera. Inoltre i documenti e le immagini ricevuti in forma elettronica possono essere collegati a tutta la cartella o a un elemento di essa. Può essere effettuata più rapidamente la ricerca della voce disponibile più appropriata. Consultazione e elaborazione dei dati Il recupero di dati è più indaginoso. In recupero dei dati per consultare, confrontare, analizzare o valutare) è più agevole anche per grosse moli di dati. Può dare diverse viste sui dati, a seconda del livello di accesso consentito e del compito corrente. Può dare segnalazione di errori, aiutare nelle decisioni, ricordare scadenze. Interpretazione di dati Il significato dei contenuti riflette direttamente le intenzioni e la capacità di esprimersi dell’autore con considerevole libertà di espressione. Può creare ambiguità legate a abbreviazioni o appunti stenografici. Pone limiti, più o meno rigidi, sui dati che è possibile rappresentare. Può però facilitare l’uso appropriato di testo e codici, orientare per problemi o addirittura gestioni avanzate dei documenti ricevuti. Accuratezza dei dati E’ demandata alla raccolta e il controllo avviene per semplice lettura e verifica mnemonica. I sistemi elettronici permettono di effettuare controlli al momento dell’immissione dei dati e di verificarne tempestivamente la loro incompletezza o alcune incongruenze.

Requisiti, Normativa, Giurisprudenza

Quanti anni rimangono in archivio le cartelle cliniche?

Per quanto tempo devono essere conservate le cartelle dei pazienti? – La legge sulla protezione dei dati non stabilisce un determinato periodo di conservazione. Il principio della proporzionalità vuole che i dati che non servono più vengano distrutti.

Quanto si conserva una cartella clinica?

09/08/2018 – Conservazione cartella clinica – Legislativo Fnomceo (a cura di Marcello Fontana – Ufficio Legislativo Fnomceo) Ai sensi dell’art.7 del D.P.R.128/1969, per tutta la durata del ricovero, responsabile della tenuta e conservazione della cartella clinica è il medico (in particolare, il responsabile della unità operativa ove è ricoverato il paziente).

Questi esaurisce il proprio obbligo di provvedere oltre che alla compilazione, alla conservazione della cartella, nel momento in cui consegna la cartella all’archivio centrale, momento a partire dal quale la responsabilità per omessa conservazione della cartella si trasferisce in capo alla Struttura sanitaria, e quindi alla direzione sanitaria di essa, che deve conservarla in luoghi appropriati, non soggetti ad alterazioni climatiche e non accessibili da estranei.

L’obbligo di conservazione della cartella, come ribadito dalle successive circolari del Ministero della Sanità, è illimitato nel tempo, perché le stesse rappresentano un atto ufficiale. CARTELLA CLINICA – CONSERVAZIONE (da NORMATIVE CARTELLA CLINICA Prof.

  • Marco Perelli Ercolini – Avv.
  • Mattia Pascale) La struttura deve predisporre, documentare e mantenere attive procedure di custodia che garantiscano sia la integrità della documentazione (non manomissione, non danneggiamento, non smarrimento), sia l’accessibilità ai soli aventi diritto.
  • Ne consegue che ai sensi dell’art.8 delle legge 675/96 ciascun ente deve individuare i responsabili e gli incaricati di questa forma di trattamento.Il Direttore di ogni Unità operativa, individuato quale incaricato, può delegare a propri collaboratori, medici e infermieri, il compito di curare la diligente custodia della cartella clinica, dal momento della sua compilazione e per tutto il tempo di permanenza nell’Unità operativa sino alla consegna all’archivio.

Per la custodia si applicano le misure minime di sicurezza stabilite dal Dlgs 318/99 art.9. Le cartelle cliniche debbono riportare il numero progressivo ed essere firmate dal medico curante. Il Responsabile dell’Unità operativa prima di consegnare la cartella clinica alla Direzione sanitaria per l’archiviazione, deve esaminarla, apporre il timbro dell’Unità operativa e attestarne la completezza.

  • Le cartelle cliniche, infine, debbono essere conservate a cura della Direzione sanitaria che ha il dovere di vigilanza sull’archivio.
  • L’eventuale documentazione sanitaria pervenuta successivamente alla chiusura della cartella clinica, dopo presa visione da parte del medico responsabile delle cure, deve essere trasmessa alla Direzione sanitaria perché venga allegata alla cartella clinica.

Nella cartella clinica vanno ricomprese tutte le documentazioni sanitarie, in originale, prodotte durante il ricovero sia ordinario che diurno. Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario.La documentazione diagnostica assimilabile alle radiografie va conservata almeno 20 anni.

  1. L’obbligo di conservazione della cartella clinica è un naturale precipitato della sua natura pubblica e della sua funzione di documentazione del servizio ospedaliero.
  2. Si distinguono allora due fasi, corrispondenti ai diversi momenti di vita della cartella e ai diversi soggetti responsabili per la sua conservazione.

Nella prima fase, in cui il paziente è degente, la cartella clinica resta in reparto e la responsabilità della sua conservazione compete al Direttore dell’Unità operativa e a chi da lui delegato; in seguito, successivamente alla dimissione del ricoverato, essa perviene all’ archivio clinico e da questo momento fino alla consegna agli archivi centrali risponde alla sua conservazione la Direzione sanitaria (direttore sanitario e i medici che vi lavorano).

A questo proposito non sembra inutile puntualizzare che né il paziente, cui la cartella clinica pur si riferisce, né il medico curante, che pur ha provveduto alla sua stesura, sono titolari di alcun diritto di proprietà su di essa, che è un prodotto strumentale del pubblico servizio e perciò segue il regime giuridico di questo.

Ciò significa che essa è soggetta al regime patrimoniale indisponibile dei documenti pubblici, quale risulta dall’art.830 cc, 2° comma, che rimanda a sua volta all’art.828 cc e alle leggi speciali sugli archivi di Stato. Sotto quest’ultimo profilo, non appare infondata la critica della maggioranza degli operatori del settore medico, che lamentano la mancanza di un modello di archivio sanitario a cui uniformarsi e la scarsa efficienza del sistema di raccolta, di archiviazione e di trasmissione delle informazioni, in difetto di una centralizzazione degli archivi ospedalieri.

Come scaricare cartella sanitaria?

L’app Fascicolo Sanitario consente di accedere, dal proprio dispositivo (smartphone, tablet, ecc.), alle principali funzionalità del Fascicolo Sanitario. Puoi accedere all’app Fascicolo Sanitario con la tua identità digitale SPID oppure tramite Carta di Identità Elettronica CIE (dovrai aver già installato l’app CieID sul tuo dispositivo).

L’app è disponibile gratuitamente per dispositivi Android (su Google Play, App Gallery di Huawei ) e iOS ( App Store di Apple ). ATTENZIONE: dal mese di agosto i servizi per la celiachia saranno fruibili nell’app Fascicolo Sanitario. L’app SALUTILE NoGlutine verrà dismessa e non sarà più disponibile.

Scarica la app Fascicolo Sanitario, se non l’hai ancora fatto, oppure ricordati di effettuare gli aggiornamenti. Cosa posso fare con l’app Fascicolo Sanitario? Certificazione COVID-19 : è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che viene rilasciata sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome.

  1. Per approfondire visita questa pagina,
  2. Documenti : grazie a questa funzionalità è possibile consultare e scaricare i documenti sanitari del Sistema Sanitario Nazionale (verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione, ecc.), tutti i referti di visite ed esami presenti nel proprio Fascicolo Sanitario e aggiungere documenti per arricchire la propria storia clinica (attraverso il servizio Taccuino).

Ricette : consente di visualizzare le ricette elettroniche attive, sia farmaceutiche che per visite specialistiche/prestazioni diagnostiche, prescritte negli ultimi tre mesi, emesse sia in Lombardia sia in altre regioni. Appuntamenti : questa sezione permette di visualizzare gli appuntamenti per prestazioni sanitarie e di salvarli sul proprio calendario del dispositivo.

Per prenotare o modificare un appuntamento è necessario collegarsi al sito www.prenotasalute.regione.lombardia.it o scaricare l’app SALUTILE Prenotazioni. Celiachia : in questa sezione è possibile conoscere in qualunque momento il budget disponibile residuo, visualizzare le spese effettuate per l’erogazione in regime SSN di prodotti senza glutine e consultare l’elenco dei negozi dove è possibile utilizzare il budget.

Medico : consente di visualizzare le informazioni relative al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS), di scrivere e salvare note, e di aggiungere un eventuale altro recapito telefonico. Vaccinazioni : permette di visualizzare e scaricare l’elenco delle vaccinazioni rese disponibili dai Centri Vaccinali regionali e i documenti vaccinali resi disponibili dalle altre regioni.

Piani assistenziali : permette ai pazienti cronici che hanno aderito al modello di presa in carico avviato da Regione Lombardia di consultare il proprio Piano di Assistenza Individuale (PAI). Consenso FSE : l’utente può gestire in modo semplice il consenso alla consultazione del proprio Fascicolo Sanitario da parte del personale sanitario che lo ha in cura.

I tuoi figli : in questa sezione è possibile, per i propri figli minorenni, gestire il consenso alla consultazione del Fascicolo Sanitario, usufruire dei servizi celiachia, visualizzare e scaricare l’elenco delle loro vaccinazioni. L’attestato vaccinale è valido ai fini degli adempimenti richiesti dalla legge sull’obbligo vaccinale.

Come funziona la cartella clinica elettronica?

Cos’è la Cartella Clinica Elettronica – La Cartella Clinica Elettronica (CCE) è un documento digitale che viene creato e archiviato dalla struttura sanitaria che ha in cura un paziente per gestire in modo organizzato tutti i dati relativi alla sua storia clinica e garantire continuità al suo percorso di cura.

  1. La CCE raccoglie le informazioni sulle visite e gli esami a cui si è sottoposto il paziente nel corso del tempo all’interno della struttura, e le rende accessibili a tutto lo staff.
  2. Una possibilità che si è ormai diffusa sia in Italia che in altri Paesi.
  3. L’EPR, acronimo di Electronic Patient Record, è un sistema già noto nel settore anche all’estero, perché la sua capacità di condividere informazioni in tempo reale la rende uno strumento indispensabile per la cura nelle organizzazioni più complesse, poliambulatori compresi.

Infatti, se da un lato è un valido aiuto per fare diagnosi e monitorare l’andamento delle terapie dei singoli pazienti in cura, dall’altro contribuisce a ridurre i tempi necessari allo scambio delle informazioni e a tenere sotto controllo l’operatività della struttura sanitaria.

Come si accede a TreC?

Accedi al servizio (Canale digitale) – TreC+ sostituisce TreC e FasTreC ed è l’unica porta di accesso ai servizi digitali di Apss. Si accede a TreC+ sia dal portale web ( trec.trentinosalute.net ) sia dalla app (scaricabile gratuitamente dai principali store ) con due modalità di autenticazione.

Chi può richiedere la cartella clinica di un defunto?

Cartella clinica di un defunto: chi la può chiedere? – Secondo il Codice civile, può richiedere la cartella clinica di un defunto soltanto un suo legittimario e, nello specifico:

il coniuge;i figli naturali o adottivi;gli ascendenti (in mancanza dei parenti sopracitati);i discendenti dei figli naturali o legittimi In mancanza dei figli e del coniuge);gli eredi testamentari.

Se il parente defunto è un minorenne, ha diritto a richiedere la cartella clinica:

il genitore, chi esercita la patria potestà, il tutore o il curatore presentando autocertificazione, stato di famiglia o sentenza dell’autorità giudiziaria;il genitore affidatario se il minore era in affidamento.

Accedere ai dati riportati sulla cartella clinica di un defunto è un diritto riconosciuto anche dal Codice della privacy a chiunque abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell’interessato o, ancora, ne abbia bisogno per questioni familiari, circostanze che, secondo il Garante per la privacy, non compromette la tutela dei dati personali della persona deceduta.

Chi può scrivere sulla cartella clinica?

§ 5. Soggetti responsabili della cartella clinica e possibili inadempienze – Per quanto riguarda la corretta compilazione della cartella clinica è responsabile il medico primario del reparto in cui è in cura il paziente, che può rispondere sia per mancato rispetto del codice deontologico sia in qualità di pubblico ufficiale incaricato di redigere un atto pubblico.

La compilazione inesatta, incompleta o ingiustificatamente ritardata può comportare per il medico ospedaliero l’accusa per omissione di atti d’ufficio. Per dichiarazioni false il medico rischia l’accusa di falso ideologico, e per una correzione postuma quella di falso materiale. La cartella clinica quindi deve essere intatta, ben leggibile, non contenere correzioni, modifiche o cancellature.

Il medico è tenuto a controllare che le informazioni presenti sulla cartella clinica siano complete, e ne risponde sia civilmente che penalmente. Per tutta la durata del ricovero il primario è responsabile anche della conservazione della documentazione clinica,

Chi può accedere ai dati della cartella clinica?

Il soggetto legittimato ad accedere alla documentazione sanitaria è innanzitutto il paziente, ovvero l(assistito maggiorenne capace di intendere e di volere. Nel caso in cui l(assistito sia minorenne o interdetto o inabilitato, legittimati sono, rispettivamente, i genitori esercenti la potestà, il tutore o il curatore.